Organi di indirizzo politico-amministrativo
Organi di indirizzo politico amministrativo
riferimenti normativi: Art. 13 c.1, lett.a e Art. 14
Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico n vigore dal 20 aprile 2013
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche,presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all' articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441 , nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7 .
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
Sindaco
Antonio Tranfaglia
Vicesindaco
IN AGGIORNAMENTO
Assessori
IN AGGIORNAMENTO
Consiglieri
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA:
IN AGGIORNAMENTO
CONSIGLIERI DI MINORANZA:
IN AGGIORNAMENTO
La struttura rappresentativa:
Sindaco,
Giunta Comunale
Consiglio Comunale:
Gli organismi di controllo:
Revisore dei conti
Nucleo di valutazione
L’Ente ha la seguente struttura organizzativa:
RIPARTIZIONE DEI SETTORI, suddivisi in servizi
I° SETTORE
Servizio personale, servizio demografico, servizio politiche sociali, servizio sviluppo e cultura,
servizio legale, servizio affari generali e contratti, servizio affari istituzionali, servizio presidenza del consiglio
II° SETTORE
Servizio attività produttive, servizio tributi, servizio elettorale
III° SETTORE
Servizio Informagiovani e politiche giovanili, servizio statistica
IV° SETTORE
Servizio economico e finanziario
V° SETTORE
Servizio urbanistica, servizio lavori pubblici, servizio cimiteriale, servizio politiche ambientali, ricostruzione post-sismica
VI° SETTORE
Servizio viabilità e infortunistica, servizio polizie specializzate